Art. 27.
(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
      2. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza cura la tempestiva trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria di tutte le informazioni ed i dati in suo possesso suscettibili di possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.

 

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      3. Il direttore della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano perché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano efficaci e tali da assicurare completezza e tempestività allo scambio informativo.