1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto alla Direzione generale per le informazioni e la sicurezza, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.
2. La Direzione generale per le informazioni e la sicurezza cura la tempestiva trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria di tutte le informazioni ed i dati in suo possesso suscettibili di possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.